Per AVARIA si intende qualsiasi danno subito dal mezzo di trasporto o dalle cose trasportate, durante il viaggio o nelle operazioni connesse al trasporto.

Il termine AVARIA in Diritto della navigazione ha un significato caratteristico tratto dal gergo della marineria, e indica un danno occorso alla nave nel suo insieme o nelle sue componenti, oppure al carico in tutto o in parte.

Ma dal punto di visto dell'armamento, si intende per AVARIA più' genericamente e contabilmente la negatività economica imprevista.

In questo senso senso il termine assume perciò accessoriamente valore di "spesa straordinaria" o "danno", nelle sue più varie accezioni.

Esse si distinguono:

-AVARIE PARTICOLARI: se i danni sono provocati da eventi fortuiti o cause di forza maggiore, questi danni sono a carico di chi li ha subiti se sprovvisto di copertura assicurativa.

-AVARIE COMUNI: si tratta di danni e spese provocati volontariamente dal capitano della nave per la salvezza comune e vanno ripartiti a carico di tutti i partecipanti al rischio di perdita della nave, per coprire tale rischio è necessario ricorrere ad una clausola aggiuntiva alla copertura assicurativa.